Inail, precisazioni sull’infortunio sul lavoro da Covid-19

Dopo la Circolare 13/2020, con una nota del 15 maggio 2020, l’Inail, impegnato sin dall’inizio della pandemia a fornire supporto a imprese e lavoratori sul coronavirus, precisa ora che l’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato automaticamente alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro.

“Il datore di lavoro – spiega il documento – risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa”.

Come spiega l’Istituto, sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro: “le responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail”.

Secondo l’Inail, “il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza, nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso”.

Il documento si conclude con un’affermazione che sarà oggetto di discussione in varie sedi: “Si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.

Loredana Polito

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