Con la sentenza n°. 2906 del 12 aprile 2018, il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha accolto la domanda di risarcimento dei danni di C.L., vedova di C.V., manutentore della Cotral spa (Compagnia Trasporti Laziali, il cui azionista unico è la Regione Lazio), che in seguito all’esposizione professionale, non cautelata, a polveri e fibre di amianto, ha contratto un cancro polmonare, che ne ha causato la prematura scomparsa, ancora prima che potesse guadagnare il diritto alla pensione.
C.V. era ancora dipendente dell’azienda di trasporto pubblico regionale del Lazio e aveva ottenuto dall’Inail il certificato di esposizione ad amianto (art. 13 co. 8 L. 257/92), in apparente buona condizione di salute.
Successivamente, C.V. aveva accusato i sintomi classici del cancro polmonare, che gli è stato diagnosticato quando era già in metastasi (ciò perché non c’è stata la sorveglianza sanitaria, altrimenti poteva essere diagnosticato in tempo per essere sottoposto a intervento chirurgico e ad altri trattamenti).
La signora C.L, vedova di C.V., si è quindi rivolta all’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), e all’avvocato Ezio Bonanni, i quali hanno ottenuto il riconoscimento dell’origine professionale della malattia, e quindi la rendita Inail di reversibilità in favore della vedova.
La signora ha quindi chiesto al datore di lavoro il risarcimento dei danni differenziali e complementari, senza ottenere alcun riscontro, e ha quindi promosso l’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni iure hereditario (ovvero, sofferti dal marito) e di quelli iure proprio (danni diretti per la malattia e la prematura scomparsa del marito).
La Cotral ha resistito in giudizio e ha negato la riconducibilità causale del cancro polmonare all’esposizione professionale a polveri e fibre di amianto. Il professor Francesco Tomei, ordinario di medicina del lavoro, ha infatti sostenuto che il cancro polmonare sarebbe riconducibile soltanto al fumo di sigaretta e non avrebbe un’eziologia collegata all’esposizione ad asbesto, ad eccezione dei casi in cui ci sarebbe asbestosi.
La Sig.ra C.L., difesa dall’avvocato Bonanni, ha invece invocato la sussistenza di profili plurimi di responsabilità:
- responsabilità contrattuale (artt. 1218, 1223 e 1453 c.c., in combinato disposto con l’art. 2087 c.c.);
- responsabilità extracontrattuale per violazione dell’obbligo di custodia dei materiali di amianto (art. 2051 c.c.);
- responsabilità extracontrattuale/obbligo di risarcimento dei danni per attività pericolosa (ex art. 2050 c.c.);
- responsabilità aquiliana (artt. 2043 e 2059 c.c.);
- responsabilità per la condotta dei dirigenti/dipendenti (artt. 1228 e/o 2049 c.c.);
- responsabilità civile da reato (artt. 589 e 185 c.p. e 2043 e 2059 c.c.).
La Cotral ha chiesto e ottenuto la separazione dei giudizi: per le domande di risarcimento dei danni iure hereditario (quelli subiti dal lavoratore), il Giudice del lavoro ha confermato la propria competenza per materia, mentre per quanto riguarda i danni iure proprio della vedova ha separato il giudizio, che è quindi proseguito innanzi al Giudice civile (che lo ha sospeso).
Nel corso del giudizio davanti al Giudice del lavoro, è stato espletato l’accertamento medico-legale, con cui è stato confermato il nesso causale e cioè la riconducibilità del cancro polmonare che ha ucciso C.V. all’esposizione professionale non cautelata a polveri e fibre di amianto.
Il CTP (consulente tecnico di parte) della Cotral, Francesco Tomei, ha contestato le conclusioni del CTU (consulente tecnico d’ufficio) e il Tribunale ha disposto un nuovo accertamento medico legale, con la nomina del dottor Cavalli, il quale ha ribadito che, anche nel caso di lavoratore e fumatore, l’amianto svolge un ruolo causale per l’insorgenza del cancro al polmone.
La sentenza conferma che, nel caso di abitudine al fumo di sigaretta, a maggior ragione l’esposizione ad amianto è dannosa per la salute, potenziando anche gli effetti cancerogeni del fumo.
La condanna del 12 aprile 2018 ha anche certificato che nelle officine Cotral c’era l’amianto, visto che C.V, per oltre dieci anni, è stato un meccanico, e ha lavorato su ferodi dei freni e frizioni in amianto: “La valutazione di sintesi di tutti gli elementi sin qui esaminati – sottolinea il giudice – consente, con ragionevoli margini di probabilità, di ritenere sussistente un rapporto eziologico tra l’esposizione lavorativa realizzatasi tra il dicembre 1981 e il dicembre 1992 e lo sviluppo dell’adenocarcinoma polmonare diagnosticato nel 2010”.
Il giudice spiega che, in conformità alle risultanze del consulente tecnico, “che appaiono correttamente ed esaurientemente argomentate anche con ampi riferimenti ai diversi studi scientifici, […] deve essere dichiarata la sussistenza del nesso di casualità fra la patologia che ha determinato il decesso di C.V. e il periodo di esposizione ad amianto riconosciuto e documentato in atti”.
L’Osservatorio nazionale amianto sta quindi predisponendo uno sportello di assistenza per tutti quei dipendenti Cotral che siano stati professionalmente esposti a polveri e fibre di amianto, in assenza di strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale (numero verde: 800 034 294).
Ezio Bonanni
presidente Osservatorio Nazionale Amianto
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