Scatta sabato 1° febbraio 2020 l’obbligo di tutela assicurativa Inail per lavoratrici e lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi oppure veicoli a motore, anche attraverso piattaforme digitali.
I cosiddetti “rider” avranno così diritto alle stesse prestazioni economiche previste in favore di lavoratori e lavoratrici dipendenti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modificazioni, alle prestazioni protesiche e riabilitative, nonché alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’Inail.
Con le Istruzioni Inail del 23 gennaio 2020, si specifica che l’impresa di delivery (consegna) è tenuta agli adempimenti a carico del datore di lavoro e, nel caso in cui non sia già titolare di codice ditta e di posizione assicurativa territoriale Inail (Pat), deve presentare all’Inail in via telematica – entro il 1° febbraio 2020 – la denuncia di iscrizione per tutte le attività svolte, incluse quelle di consegna, ai fini della valutazione del rischio e del calcolo del premio assicurativo.
Se l’impresa è già titolare di un codice ditta e di una posizione assicurativa Inail, deve presentare, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del nuovo regime assicurativo, la denuncia di variazione attività con riferimento alla consegna di beni per conto altrui svolta da lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.
Devono essere indicato il tipo oppure i tipi di mezzo utilizzati per le consegne, il calcolo della percentuale delle attività in relazione ai diversi mezzi di trasporto e le retribuzioni presunte di lavoratori e lavoratrici.
L’impresa di delivery ha anche l’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in modalità telematica, nei termini previsti dagli articoli 53 e 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 e successive modificazioni.
Loredana Polito
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