Secondo le disposizioni riguardanti l’Inail contenute nel Decreto Legge n°. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (il cosiddetto “Cura Italia”), il contagio da Covid-19 avvenuto in occasione di lavoro è da considerare a tutti gli effetti un infortunio.
Il punto 2 dell’articolo 42 del Decreto “Cura Italia”, infatti, chiarisce che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS – CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.
La Nota Inail n°. 3675 del 17 marzo 2020 specifica che, ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, il termine iniziale è quello della data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma (il cosiddetto “tampone”) da parte delle autorità sanitarie.
Per quanto riguarda gli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa/lavoro e viceversa, la Nota precisa che si tratta di infortunio in itinere, fattispecie che ricomprende tutti i rischi e non soltanto gli accidenti da circolazione stradale.
Massimiliano Quirico
direttore Sicurezza e Lavoro
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