È stata pubblicata il 3 aprile 2020 la circolare 13/2020 dell’Inail (formato pdf) sulla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, firmata dal direttore generale Giuseppe Lucibello.
Il documento specifica che nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.
Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.
La disposizione si applica sia ai datori di lavoro pubblici che privati.
Si specifica inoltre che è opportuno adottare ogni misura proattiva per l’acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria allegata, “evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative”.
Nel caso di decesso del lavoratore o della lavoratrice spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.
Novità per l’infortunio in itinere da coronavirus: “In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti”.
La Circolare 13/2020 contiene anche indicazioni sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail.
Eliana Puccio
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