Pubblicato il Dpcm 26 aprile 2020, con i relativi 10 allegati, che dà il via alla cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza Covid-19, con obblighi e indicazioni valevoli fino al 17 maggio 2020.
Il provvedimento di 70 pagine, illustrato dal premier Giuseppe Conte nella consueta conferenza stampa, contiene indicazioni e date per attività consentite e riaperture di imprese e cantieri.
Sono sospese le attività didattiche in presenza di scuole e università. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
I dieci allegati al Decreto riguardano:
- Allegato 1 – Commercio al dettaglio;
- Allegato 2 – Servizi per la persona;
- Allegato 3 – Codici Ateco;
- Allegato 4 – Misure igienico-sanitarie;
- Allegato 5 – Misure per gli esercizi commerciali;
- Allegato 6 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (siglato il 24 aprile 2020; integra il Protocollo del 14 marzo 2020;
- Allegato 7 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri;
- Allegato 8 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica;
- Allegato 9 – Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico;
- Allegato 10 – Principi per il monitoraggio del rischio sanitario.
Loredana Polito
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